La Segreteria Regionale Lombardia UNARMA ASC, intende sottoporre all’attenzione di Codesto Comando alcune
criticità interpretative e applicative relative alla circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, SM – Ufficio
Affari Giuridici e Condizione Militare, prot. n. 51/201-2-1992 di prot., del 20 maggio 2024, avente ad oggetto il ritiro
dell’arma in dotazione individuale e del relativo munizionamento.
In particolare, pervengono a questa APCSM segnalazioni concernenti l’applicazione automatica delle disposizioni di cui
alla citata circolare anche nei confronti del personale femminile collocato in congedo di maternità, equiparando tale
condizione ad ipotesi di assenza continuativa dal servizio riconducibili a situazioni di carattere sanitario o comunque
patologico.
Al riguardo, si ritiene doveroso evidenziare che la maternità costituisce un diritto costituzionalmente e
legislativamente tutelato, configurandosi come condizione fisiologica e non patologica, e che l’assenza dal servizio
conseguente alla fruizione dei relativi istituti non può né deve essere assimilata alla malattia o ad altre ipotesi di
temporanea inidoneità psico-fisica.
La circolare in oggetto, pur richiamando genericamente l’assenza continuativa dal servizio superiore ai 60 giorni “per
vari motivi”, appare improntata a finalità precauzionali e organizzative, connesse alla verifica del mantenimento dei
requisiti psico-fisici in relazione al porto e maneggio dell’arma, senza tuttavia operare un’esplicita ricomprensione della
maternità tra le fattispecie considerate.
Alla luce di quanto sopra, questa APCSM chiede formalmente di voler fornire un chiarimento ufficiale ed uniforme
circa:
la corretta interpretazione della citata circolare con riferimento alla posizione del personale femminile in
maternità;
l’eventuale esclusione della maternità dalle ipotesi che comportano il ritiro automatico dell’arma in dotazione
individuale;
le modalità applicative da adottare al fine di evitare prassi difformi e potenzialmente discriminatorie sul
territorio.
Si rappresenta, inoltre, la necessità di garantire che l’applicazione delle disposizioni in esame non determini pregiudizi
indiretti nei confronti del personale femminile, né produca effetti lesivi della dignità professionale delle colleghe
interessate, nel pieno rispetto dei principi di pari opportunità e tutela della genitorialità.
Si evidenzia, infine, che dal confronto con situazioni del tutto paritetiche verificatesi presso altre Legioni dell’Arma dei
Carabinieri, emerge come analoghe fattispecie di congedo di maternità non abbiano comportato né il ritiro dell’arma in
dotazione individuale e del relativo munizionamento, né la sottoposizione delle colleghe a visita medica ai fini del rientro
in servizio, circostanza che rende ancor più urgente un chiarimento volto ad assicurare uniformità di trattamento
sull’intero territorio nazionale. Alla luce di quanto sopra, si chiede altresì di voler indicare espressamente quale sia la
normativa vigente che imporrebbe, al termine del periodo di maternità, la sottoposizione del personale femminile a visita
medica di idoneità al servizio militare in assenza di una specifica richiesta o di una certificata condizione patologica, al
fine di evitare applicazioni prive di un chiaro fondamento giuridico.
Certi dell’attenzione che Codesto Comando vorrà riservare alla presente segnalazione, si resta in attesa di un cortese
riscontro e si porgono distinti saluti.
Milano, 1 febbraio 2026